Art. 15
Esternalizzazione e altre considerazioni generali
In vigore dal 13 mar 2014
Esternalizzazione e altre considerazioni generali
1. In mancanza di informazioni sulle specifiche esposizioni da cartolarizzare, tra cui dove le esposizioni si accumulano prima della loro cartolarizzazione o se possono essere sostituire in una cartolarizzazione rotativa esistente, si ritiene che l'ente rispetti gli obblighi di due diligence di cui all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013 per ognuna delle sue posizioni verso la cartolarizzazione sulla base dei criteri di ammissibilità pertinenti per tali esposizioni.
2. Quando esternalizzano taluni compiti necessari all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la conservazione dei dati, gli enti che si espongono ai rischi di una cartolarizzazione mantengono il pieno controllo di tale processo.
Storico versioni
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