Art. 17

Frequenza della revisione

In vigore dal 13 mar 2014
Frequenza della revisione Gli enti rivedono la propria conformità all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo aver assunto esposizioni a posizioni verso la cartolarizzazione almeno una volta l'anno e più frequentemente non appena vengono a conoscenza di una violazione degli obblighi previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione o di modifiche sostanziali di uno qualsiasi dei seguenti elementi: a) le caratteristiche strutturali che possono avere un impatto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione; b) le caratteristiche di rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti.
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Frequenza della revisione (Art. 17 Regolamento (UE) 2014/625) — Testo vigente | Portale Normativo