Art. 17
Frequenza della revisione
In vigore dal 13 mar 2014
Frequenza della revisione
Gli enti rivedono la propria conformità all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo aver assunto esposizioni a posizioni verso la cartolarizzazione almeno una volta l'anno e più frequentemente non appena vengono a conoscenza di una violazione degli obblighi previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione o di modifiche sostanziali di uno qualsiasi dei seguenti elementi:
a)
le caratteristiche strutturali che possono avere un impatto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione;
b)
le caratteristiche di rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2014:625:oj#art-17