Art. 18
Prove di stress
In vigore dal 13 mar 2014
Prove di stress
1. Le prove di stress di cui all'articolo 406, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 riguardano tutte le posizioni verso la cartolarizzazione pertinenti e sono incorporate nelle strategie e nei processi in materia di prove di stress che gli enti attuano conformemente al processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno di cui all'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
2. Per rispettare i requisiti in materia di prove di stress di cui all'articolo 406, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti possono utilizzare modelli finanziari comparabili sviluppati da terze parti, oltre a quelli sviluppati dalle ECAI, purché possano dimostrare, ove richiesto, di aver agito con debita cura, prima dell'investimento, per convalidare le pertinenti ipotesi alla base dei modelli e la strutturazione di questi ultimi e per comprendere la metodologia, le ipotesi e i risultati.
3. Nell'effettuare le prove di stress di cui all'articolo 406, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 nel quadro di un programma ABCP di cui all'articolo 242, punto 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, sostenuto da una linea di liquidità che copre integralmente il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate, gli enti possono effettuare una prova di stress sul merito creditizio del fornitore della linea di liquidità piuttosto che sulle esposizioni cartolarizzate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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