Art. 3

Soggetti che mantengono l'interesse economico netto

In vigore dal 13 mar 2014
Soggetti che mantengono l'interesse economico netto 1.   L'interesse economico netto rilevante mantenuto non è ripartito tra diverse categorie di soggetti che mantengono l'interesse. Il requisito del mantenimento dell'interesse economico netto rilevante è rispettato interamente da uno qualsiasi dei seguenti soggetti: a) il cedente o i cedenti multipli; b) il promotore o i promotori multipli; c) il prestatore originario o i prestatori originari multipli. 2.   Quando le esposizioni cartolarizzate sono create da cedenti multipli, il requisito del mantenimento è rispettato da ogni cedente in relazione alla quota sul totale delle esposizioni cartolarizzate per la quale è il cedente. 3.   Nei casi in cui le esposizioni cartolarizzate sono create da prestatori originari multipli, il requisito del mantenimento è rispettato da ogni prestatore originario in relazione alla quota sul totale delle esposizioni cartolarizzate per la quale è il prestatore originario. 4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, quando le esposizioni cartolarizzate sono create da cedenti multipli o da prestatori originari multipli, il requisito del mantenimento può essere rispettato interamente da un unico cedente o da un unico prestatore originario, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni: a) il cedente o il prestatore originario abbiano creato e gestiscano il programma o lo schema di cartolarizzazione; b) il cedente o il prestatore originario abbiano creato il programma o lo schema di cartolarizzazione e abbiano contribuito con oltre il 50 % del totale delle esposizioni cartolarizzate. 5.   Quando le esposizioni cartolarizzate sono state promosse da promotori molteplici, l'obbligo di mantenimento è soddisfatto: a) o dal promotore il cui interesse economico è più adeguatamente allineato a quello degli investitori come concordato dai promotori molteplici in base a criteri oggettivi, quali la struttura delle commissioni, la partecipazione alla creazione e alla gestione del programma o dello schema di cartolarizzazione e l'esposizione al rischio di credito delle cartolarizzazioni; b) o da ogni singolo promotore in misura proporzionale al numero di promotori.
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Soggetti che mantengono l'interesse economico netto (Art. 3 Regolamento (UE) 2014/625) — Testo vigente | Portale Normativo