Art. 3
Soggetti che mantengono l'interesse economico netto
In vigore dal 13 mar 2014
Soggetti che mantengono l'interesse economico netto
1. L'interesse economico netto rilevante mantenuto non è ripartito tra diverse categorie di soggetti che mantengono l'interesse. Il requisito del mantenimento dell'interesse economico netto rilevante è rispettato interamente da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
a)
il cedente o i cedenti multipli;
b)
il promotore o i promotori multipli;
c)
il prestatore originario o i prestatori originari multipli.
2. Quando le esposizioni cartolarizzate sono create da cedenti multipli, il requisito del mantenimento è rispettato da ogni cedente in relazione alla quota sul totale delle esposizioni cartolarizzate per la quale è il cedente.
3. Nei casi in cui le esposizioni cartolarizzate sono create da prestatori originari multipli, il requisito del mantenimento è rispettato da ogni prestatore originario in relazione alla quota sul totale delle esposizioni cartolarizzate per la quale è il prestatore originario.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, quando le esposizioni cartolarizzate sono create da cedenti multipli o da prestatori originari multipli, il requisito del mantenimento può essere rispettato interamente da un unico cedente o da un unico prestatore originario, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
a)
il cedente o il prestatore originario abbiano creato e gestiscano il programma o lo schema di cartolarizzazione;
b)
il cedente o il prestatore originario abbiano creato il programma o lo schema di cartolarizzazione e abbiano contribuito con oltre il 50 % del totale delle esposizioni cartolarizzate.
5. Quando le esposizioni cartolarizzate sono state promosse da promotori molteplici, l'obbligo di mantenimento è soddisfatto:
a)
o dal promotore il cui interesse economico è più adeguatamente allineato a quello degli investitori come concordato dai promotori molteplici in base a criteri oggettivi, quali la struttura delle commissioni, la partecipazione alla creazione e alla gestione del programma o dello schema di cartolarizzazione e l'esposizione al rischio di credito delle cartolarizzazioni;
b)
o da ogni singolo promotore in misura proporzionale al numero di promotori.
Storico versioni
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