Art. 7

Opzione di mantenimento c): mantenimento di esposizioni scelte casualmente

In vigore dal 13 mar 2014
Opzione di mantenimento c): mantenimento di esposizioni scelte casualmente 1.   Il pacchetto di almeno 100 esposizioni potenzialmente cartolarizzate da cui le esposizioni mantenute e le esposizioni cartolarizzate sono scelte casualmente, di cui all'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, presenta un grado sufficiente di diversità che consenta di evitare l'eccessiva concentrazione dell'interesse mantenuto. Nel preparare il processo di selezione, il soggetto che mantiene l'interesse tiene conto degli opportuni fattori quantitativi e qualitativi per assicurare che la distinzione tra esposizioni mantenute e esposizioni cartolarizzate sia effettivamente casuale. Il soggetto che mantiene le esposizioni scelte casualmente tiene conto, ove opportuno, di fattori quali anzianità, prodotto, geografia, data di avvio dell'operazione, data di scadenza, indici di copertura del finanziamento, tipo di proprietà, settore industriale e saldo dei prestiti in essere al momento della selezione delle esposizioni. 2.   Il soggetto che mantiene l'interesse non designa in momenti diversi nel tempo singole esposizioni diverse come esposizioni mantenute, a meno che ciò non sia necessario per soddisfare il requisito di mantenimento in relazione ad una cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate variano nel tempo, sia a causa dell'aggiunta di nuove esposizioni alla cartolarizzazione sia a causa di variazioni del livello delle singole esposizioni cartolarizzate.
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Opzione di mantenimento c): mantenimento di esposizioni scelte casualmente (Art. 7 Regolamento (UE) 2014/625) — Testo vigente | Portale Normativo