Art. 10

Misura del livello di mantenimento

In vigore dal 13 mar 2014
Misura del livello di mantenimento 1.   Per misurare il livello di mantenimento dell'interesse economico netto si applicano i seguenti criteri: a) l'avvio dell'operazione è considerato il momento in cui le esposizioni sono state cartolarizzate per la prima volta; b) il calcolo del livello di mantenimento si basa su valori nominali e non tiene conto del prezzo di acquisizione delle attività; c) il «margine positivo (excess spread)», quale definito all'articolo 242, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, non è preso in considerazione ai fini del calcolo dell'interesse economico netto del soggetto che mantiene l'interesse; d) la stessa opzione di mantenimento e la stessa metodologia di calcolo dell'interesse economico netto sono utilizzate per tutta la durata dell'operazione di cartolarizzazione, tranne quando circostanze eccezionali rendano necessario un cambiamento e purché detto cambiamento non venga utilizzato come mezzo per ridurre l'importo dell'interesse mantenuto. 2.   In aggiunta ai criteri di cui al paragrafo 1, a condizione che non vi sia un meccanismo incorporato in base al quale l'interesse mantenuto all'avvio dell'operazione diminuisca più rapidamente dell'interesse trasferito, il requisito di mantenimento non si considera non rispettato a causa dell'ammortamento del mantenimento mediante l'allocazione di flussi di cassa o mediante l'allocazione di perdite che, di fatto, riducono il livello di mantenimento nel tempo. Il soggetto che mantiene l'interesse non è tenuto a ricostituire o a riaggiustare costantemente l'interesse mantenuto ad un livello almeno pari al 5 % in caso di perdite sulle esposizioni realizzate o allocate alla posizione mantenuta.
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Misura del livello di mantenimento (Art. 10 Regolamento (UE) 2014/625) — Testo vigente | Portale Normativo