Art. 10 · Misura del livello di mantenimento

Art. 10

Misura del livello di mantenimento

In vigore dal 13 mar 2014
Misura del livello di mantenimento 1.   Per misurare il livello di mantenimento dell'interesse economico netto si applicano i seguenti criteri: a) l'avvio dell'operazione è considerato il momento in cui le esposizioni sono state cartolarizzate per la prima volta; b) il calcolo del livello di mantenimento si basa su valori nominali e non tiene conto del prezzo di acquisizione delle attività; c) il «margine positivo (excess spread)», quale definito all'articolo 242, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, non è preso in considerazione ai fini del calcolo dell'interesse economico netto del soggetto che mantiene l'interesse; d) la stessa opzione di mantenimento e la stessa metodologia di calcolo dell'interesse economico netto sono utilizzate per tutta la durata dell'operazione di cartolarizzazione, tranne quando circostanze eccezionali rendano necessario un cambiamento e purché detto cambiamento non venga utilizzato come mezzo per ridurre l'importo dell'interesse mantenuto. 2.   In aggiunta ai criteri di cui al paragrafo 1, a condizione che non vi sia un meccanismo incorporato in base al quale l'interesse mantenuto all'avvio dell'operazione diminuisca più rapidamente dell'interesse trasferito, il requisito di mantenimento non si considera non rispettato a causa dell'ammortamento del mantenimento mediante l'allocazione di flussi di cassa o mediante l'allocazione di perdite che, di fatto, riducono il livello di mantenimento nel tempo. Il soggetto che mantiene l'interesse non è tenuto a ricostituire o a riaggiustare costantemente l'interesse mantenuto ad un livello almeno pari al 5 % in caso di perdite sulle esposizioni realizzate o allocate alla posizione mantenuta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:625:oj#art-10