Art. 4

Prodotti di originale vegetale

In vigore dal 11 mar 2014
Prodotti di originale vegetale In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti di origine vegetale unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna definite all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
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