Art. 2
Mangimi
In vigore dal 11 mar 2014
Mangimi
1. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, i mangimi per gli animali di allevamento sono considerati provenire essenzialmente da zone di montagna se la proporzione della dieta annuale degli animali che non può essere prodotta nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non supera il 50 % e, nel caso dei ruminanti, il 40 %.
2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i suini, la proporzione di mangimi che non possono essere prodotti nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non deve rappresentare oltre il 75 % della dieta annuale degli animali.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai mangimi per gli animali transumanti di cui all', paragrafo 3, quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.
Storico versioni
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