Art. 3

Prodotti dell'apicoltura

In vigore dal 11 mar 2014
Prodotti dell'apicoltura 1.   Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti dell'apicoltura se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna. 2.   In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, lo zucchero utilizzato nell'alimentazione delle api non deve obbligatoriamente provenire da zone di montagna.
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Prodotti dell'apicoltura (Art. 3 Regolamento (UE) 2014/665) — Testo vigente | Portale Normativo