Art. 6

Operazioni di trasformazione al di fuori delle zone di montagna

In vigore dal 11 mar 2014
Operazioni di trasformazione al di fuori delle zone di montagna 1.   In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e all', paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, le seguenti operazioni di trasformazione possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza dalla zona di montagna in questione non sia superiore a 30 km: a) operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013; b) macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse; c) spremitura dell'olio di oliva. 2.   Per quanto riguarda i prodotti trasformati sul loro territorio, gli Stati membri possono decidere che la deroga di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applica, oppure che gli impianti di trasformazione debbano essere situati entro una distanza, da precisare, di meno di 30 km dalla zona di montagna in questione.
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Operazioni di trasformazione al di fuori delle zone di montagna (Art. 6 Regolamento (UE) 2014/665) — Testo vigente | Portale Normativo