Art. 27

Riduzione massima del pagamento di inverdimento

In vigore dal 11 mar 2014
Riduzione massima del pagamento di inverdimento 1.   La somma delle riduzioni, in ettari, calcolate conformemente agli non supera il numero totale di ettari della superficie a seminativo determinata, comprese, ove previsto dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici determinate di cui all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del medesimo regolamento. 2.   Fatta salva l’applicazione di sanzioni amministrative a norma dell’, la riduzione totale calcolata in applicazione degli articoli da 24 a 26 non supera il pagamento di inverdimento calcolato a norma dell’.
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Riduzione massima del pagamento di inverdimento (Art. 27 Regolamento (UE) 2014/640) — Testo vigente | Portale Normativo