Art. 26

Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico

In vigore dal 11 mar 2014
Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico 1.   Le aree di interesse ecologico imposte in virtù dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in seguito denominate «aree di interesse ecologico obbligatorie», si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata, comprese, ove previsto dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici determinate di cui all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del medesimo regolamento. 2.   Se l’area di interesse ecologico richiesta supera l’area di interesse ecologico determinata tenendo conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’ del presente regolamento è ridotta del 50 % della superficie totale a seminativo determinata, comprese, ove previsto dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici determinate di cui all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del medesimo regolamento, moltiplicata per il tasso di differenza. Il tasso di differenza di cui al primo comma è la quota della differenza tra l’area di interesse ecologico richiesta e l’area di interesse ecologico determinata nell’area di interesse ecologico richiesta. 3.   Ove si constati per tre anni la mancata osservanza da parte di un beneficiario dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico stabiliti dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente al paragrafo 2 dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è pari al totale della superficie a seminativo determinata, comprese, ove previsto dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici determinate di cui all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del medesimo regolamento, moltiplicato per il tasso di differenza.
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