Art. 25

Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi ai prati permanenti

In vigore dal 11 mar 2014
Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi ai prati permanenti 1.   Ove sia stata determinata l’inadempienza dell’articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’ del presente regolamento è ridotta della superficie determinata come non conforme ai requisiti di cui all’articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2.   Ove sia stata determinata l’inadempienza degli obblighi di cui all’ del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’ del presente regolamento è ridotta della superficie determinata come non conforme agli obblighi previsti dall’ del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. 3.   I casi di inadempienza si considerano «determinati» se sono constatati in esito a controlli di qualsiasi tipo compiuti in applicazione dell’articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013 oppure portati a conoscenza dell’autorità di controllo o dell’organismo pagatore competenti in qualsiasi altro modo.
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Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi ai prati permanenti (Art. 25 Regolamento (UE) 2014/640) — Testo vigente | Portale Normativo