Art. 28

Sanzioni amministrative relative al pagamento di inverdimento

In vigore dal 11 mar 2014
Sanzioni amministrative relative al pagamento di inverdimento 1.   Se la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’ differisce dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l’applicazione degli articoli da 24 a 27, il pagamento di inverdimento è calcolato su quest’ultima superficie, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l’applicazione degli articoli da 24 a 27. Se la differenza supera il 20 % non è concesso alcun aiuto. Se la differenza supera il 50 % non è concesso alcun aiuto. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all’importo dell’aiuto corrispondente alla differenza tra la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’ e la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l’applicazione degli articoli da 24 a 27. 2.   Se il beneficiario non dichiara tutte le sue superfici a seminativo, determinando così la sua esenzione dagli obblighi previsti dagli del regolamento (UE) n. 1307/2013, e/o non dichiara tutti i suoi prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, del medesimo regolamento, e se la superficie non dichiarata supera 0,1 ha, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l’applicazione degli articoli da 24 a 27 del presente regolamento è ulteriormente ridotta del 10 %. 3.   A norma dell’articolo 77, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la sanzione amministrativa calcolata in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica negli anni di domanda 2015 e 2016. La sanzione amministrativa calcolata in applicazione dei paragrafi 1 e 2 è divisa per 5 e limitata al 20 % dell’importo del pagamento di inverdimento a cui l’agricoltore interessato avrebbe avuto diritto a norma dell’ per l’anno di domanda 2017, e divisa per 4 e limitata al 25 % dello stesso importo a partire dall’anno di domanda 2018. 4.   Se l’importo delle sanzioni amministrative calcolato in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.
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Sanzioni amministrative relative al pagamento di inverdimento (Art. 28 Regolamento (UE) 2014/640) — Testo vigente | Portale Normativo