Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 mar 2014
Definizioni
1. Ai fini del sistema integrato di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applicano le definizioni che figurano all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1)
«beneficiario», un agricoltore quale definito nell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all’ dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all’, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
2)
«inadempienza»:
a)
con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure
b)
con riferimento alla condizionalità, l’inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell’Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
3)
«domanda di sostegno», una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;
4)
«domanda di pagamento», una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;
5)
«altra dichiarazione», qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
6)
«misure di sviluppo rurale nell’ambito del sistema integrato», le misure di sostegno concesse conformemente all’, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e se del caso all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, escluse le misure di cui all’, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e le misure di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto;
7)
«sistema di identificazione e di registrazione degli animali», il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (11), rispettivamente;
8)
«marchio auricolare», il marchio auricolare per l’identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all’, lettera a), e all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
9)
«banca dati informatizzata», la base di dati informatizzata di cui all’, lettera b), e all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all’, paragrafo 1, lettera d), e agli del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
10)
«passaporto per gli animali», il passaporto per gli animali di cui all’, lettera c), e all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000;
11)
«registro», in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all’, lettera d), e all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e all’ del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
12)
«codice di identificazione», il codice di identificazione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
13)
«regime di aiuto per animali», una misura di sostegno accoppiato facoltativo previsto al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di capi;
14)
«misure di sostegno connesse agli animali», le misure di sviluppo rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate;
15)
«domanda di aiuto per animale», una domanda per il versamento di aiuti in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di animali nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
16)
«animali dichiarati», gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
17)
«animale potenzialmente ammissibile», un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l’aiuto nell’ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell’anno di domanda in questione;
18)
«animale accertato»:
a)
nell’ambito di un regime di aiuto per animali, l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; oppure
b)
nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali, l’animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco;
19)
«detentore», qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
20)
«regimi di aiuto per superficie», i pagamenti diretti per superficie ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, escluse le misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e le misure specifiche nel settore agricolo a favore delle isole minori del Mar Egeo di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);
21)
«misure di sostegno connesse alla superficie», le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;
22)
«uso», in relazione alla superficie, l’uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;
23)
«superficie determinata»:
a)
nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario, oppure
b)
nell’ambito delle misure di sostegno per superficie, la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco;
24)
«sistema di informazione geografica» (di seguito «SIG»), le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
25)
«parcella di riferimento», superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
26)
«materiale geografico», mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri.
2. Ai fini del titolo IV del presente regolamento si applicano le definizioni del titolo VI del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Inoltre, per «norme» si intendono le norme definite dagli Stati membri in conformità all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all’articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
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