Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 11 mar 2014
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce disposizioni che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda:
a)
le condizioni per il rifiuto o la revoca parziale o totale dell’aiuto o del sostegno,
b)
la definizione della sanzione amministrativa e la fissazione del tasso specifico da imporre,
c)
la definizione dei casi in cui non si applica la sanzione amministrativa,
d)
le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini se l’ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche è un giorno festivo, un sabato o una domenica,
e)
le definizioni specifiche necessarie per garantire un’attuazione armonizzata del sistema integrato,
f)
gli elementi fondamentali e le norme tecniche concernenti il sistema di identificazione delle parcelle agricole e l’identificazione dei beneficiari,
g)
gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto,
h)
la base di calcolo dell’aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengono elementi caratteristici del paesaggio o alberi,
i)
norme supplementari concernenti gli intermediari (servizi, enti e organizzazioni) che intervengono nella procedura di concessione dell’aiuto o del sostegno,
j)
il mantenimento dei pascoli permanenti in relazione alla condizionalità,
k)
la base armonizzata per il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità,
l)
le condizioni per l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità,
m)
aggiunte alle norme previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013 per garantire la transizione ordinata dalle disposizioni abrogate alle nuove norme.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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