Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 11 mar 2014
Ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce disposizioni che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda: a) le condizioni per il rifiuto o la revoca parziale o totale dell’aiuto o del sostegno, b) la definizione della sanzione amministrativa e la fissazione del tasso specifico da imporre, c) la definizione dei casi in cui non si applica la sanzione amministrativa, d) le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini se l’ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche è un giorno festivo, un sabato o una domenica, e) le definizioni specifiche necessarie per garantire un’attuazione armonizzata del sistema integrato, f) gli elementi fondamentali e le norme tecniche concernenti il sistema di identificazione delle parcelle agricole e l’identificazione dei beneficiari, g) gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto, h) la base di calcolo dell’aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengono elementi caratteristici del paesaggio o alberi, i) norme supplementari concernenti gli intermediari (servizi, enti e organizzazioni) che intervengono nella procedura di concessione dell’aiuto o del sostegno, j) il mantenimento dei pascoli permanenti in relazione alla condizionalità, k) la base armonizzata per il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità, l) le condizioni per l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità, m) aggiunte alle norme previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013 per garantire la transizione ordinata dalle disposizioni abrogate alle nuove norme.
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