Art. 7
Identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto
In vigore dal 11 mar 2014
Identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto
1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è costituito da un registro elettronico a livello di Stato membro, atto a garantire, in particolare ai fini delle verifiche incrociate di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, la tracciabilità effettiva dei diritti all’aiuto con riguardo ai seguenti elementi:
a)
il titolare;
b)
i valori annuali;
c)
la data di costituzione;
d)
la data dell’ultima attivazione;
e)
l’origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti (originari o provenienti dalla riserva nazionale o regionale, acquistati, affittati o ereditati);
f)
qualora si applichi l’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i diritti mantenuti in virtù di tale disposizione;
g)
se del caso, i limiti regionali.
2. Gli Stati membri che hanno più di un organismo pagatore possono decidere di gestire il registro elettronico a livello degli organismi pagatori. In tal caso, lo Stato membro provvede affinché i vari registri siano compatibili tra loro.
Storico versioni
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