Art. 8

Identificazione dei beneficiari

In vigore dal 11 mar 2014
Identificazione dei beneficiari Fatto salvo l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema unico di registrazione dell’identità dei beneficiari di cui all’articolo 73 dello stesso regolamento garantisce un’identificazione unica per tutte le domande di aiuto e di pagamento o le altre dichiarazioni presentate dallo stesso beneficiario.
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Identificazione dei beneficiari (Art. 8 Regolamento (UE) 2014/640) — Testo vigente | Portale Normativo