Art. 7 · Identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto

Art. 7

Identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto

In vigore dal 11 mar 2014
Identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto 1.   Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è costituito da un registro elettronico a livello di Stato membro, atto a garantire, in particolare ai fini delle verifiche incrociate di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, la tracciabilità effettiva dei diritti all’aiuto con riguardo ai seguenti elementi: a) il titolare; b) i valori annuali; c) la data di costituzione; d) la data dell’ultima attivazione; e) l’origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti (originari o provenienti dalla riserva nazionale o regionale, acquistati, affittati o ereditati); f) qualora si applichi l’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i diritti mantenuti in virtù di tale disposizione; g) se del caso, i limiti regionali. 2.   Gli Stati membri che hanno più di un organismo pagatore possono decidere di gestire il registro elettronico a livello degli organismi pagatori. In tal caso, lo Stato membro provvede affinché i vari registri siano compatibili tra loro.
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