Art. 7

Misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori

In vigore dal 11 mar 2014
Misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori 1.   L'assistenza dell'Unione di cui all' è fornita mediante misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori. 2.   Nelle situazioni di cui all', paragrafo 1, la Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria che soddisfino le condizioni di cui all', paragrafo 3. Una siffatta misura di assistenza straordinaria può avere una durata massima di diciotto mesi e può essere prorogata di un ulteriore periodo fino a sei mesi per due volte, fino a una durata totale massima di trenta mesi, nel caso di intralci obiettivi e imprevisti alla sua esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo della misura. Nel caso di crisi e conflitti protratti, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata non può superare diciotto mesi. La durata della misura di assistenza straordinaria di cui al primo comma e della misura di assistenza straordinaria di cui al secondo comma non supera trentasei mesi. 3.   Se il costo di una misura di assistenza straordinaria è superiore a 20 000 000 EUR essa è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. 4.   Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straordinaria di costo non superiore a 20 000 000 EUR, la Commissione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa ugualmente il Consiglio prima di apportare sostanziali modifiche alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione di tali misure la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio al riguardo. 5.   Quanto prima possibile dopo l'adozione di una misura di assistenza straordinaria e, in ogni caso, entro tre mesi dalla sua adozione, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio fornendo una descrizione generale della natura, del contesto e della motivazione della misura adottata, compresa la complementarità di tale misura alla risposta dell'Unione, sia in corso che programmata. 6.   La Commissione può adottare programmi di intervento transitori secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014 per creare o ripristinare le condizioni essenziali necessarie per l'efficace attuazione delle politiche di cooperazione esterna dell'Unione. I programmi di intervento transitori si basano su misure di assistenza straordinaria. 7.   La Commissione informa debitamente e tempestivamente il Parlamento europeo in merito alla programmazione e all'attuazione dell'assistenza dell'Unione ai sensi dell', anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza.
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