Art. 8

Documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali

In vigore dal 11 mar 2014
Documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali 1.   I documenti di strategia tematici costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza a norma degli . I documenti di strategia tematici forniscono un quadro per la cooperazione tra l'Unione e i paesi o le regioni partner interessati. 2.   La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia tematici sono conformi ai principi di efficacia degli aiuti, quali partenariato, coordinamento e, ove applicabile, armonizzazione. A tal fine i documenti di strategia tematici sono coerenti e evitano le duplicazioni con i documenti di programmazione approvati o adottati nell'ambito di altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione. In linea di principio, i documenti di strategia tematici si basano su un dialogo tra l'Unione o, eventualmente, gli Stati membri coinvolti e i paesi o le regioni partner interessati con la partecipazione della società civile e delle autorità regionali e locali, onde garantire che i paesi o le regioni interessati acquisiscano una sufficiente titolarità sul processo di programmazione. In una prima fase del processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri si consultano vicendevolmente al fine di favorire la coerenza e la complementarità tra le rispettive attività di cooperazione. 3.   Ogni documento di strategia tematico è accompagnato da un programma indicativo pluriennale che riassume i settori prioritari selezionati per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati previsti, gli indicatori di risultato e il calendario dell'assistenza dell'Unione. Il programma indicativo pluriennale fissa le assegnazioni finanziarie indicative per ciascun programma tenendo conto delle esigenze e delle difficoltà specifiche dei paesi o delle regioni partner interessati. Se necessario, le assegnazioni finanziarie possono essere indicate sotto forma di forbice di valori. 4.   La Commissione approva i documenti di strategia tematici e adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. Tale procedura si applica anche a revisioni sostanziali che modificano in modo significativo i documenti di strategia tematici o i programmi indicativi pluriennali. 5.   La procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014 non si applica a modifiche non sostanziali o adeguamenti tecnici dei documenti di strategia tematici e dei programmi indicativi pluriennali conformemente ai quali i fondi sono riassegnati all'interno delle assegnazioni finanziarie indicative per settore prioritario, o l'entità dell'assegnazione finanziaria indicativa iniziale è aumentata o diminuita ma non in misura superiore al 20 % fino a un importo massimo di 10 000 000 di EUR, purché tali modifiche o adeguamenti tecnici non incidano sui settori e gli obiettivi prioritari definiti in tali documenti. In tali casi, le modifiche o gli adeguamenti tecnici sono comunicati con la massima rapidità al Parlamento europeo e ai rappresentanti degli Stati membri all'interno del comitato di cui all'. 6.   Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati concernenti la necessità di una pronta risposta da parte dell'Unione, la Commissione può modificare i documenti di strategia tematici e i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 236/2014. 7.   La programmazione o la revisione di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 tengono conto dei risultati, delle risultanze e delle conclusioni contenute di detta relazione.
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Documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali (Art. 8 Regolamento (UE) 2014/230) — Testo vigente | Portale Normativo