Art. 5
Assistenza per far fronte a minacce globali e transregionali e al loro delinearsi
In vigore dal 11 mar 2014
Assistenza per far fronte a minacce globali e transregionali e al loro delinearsi
1. L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire gli obiettivi specifici di cui all', paragrafo 4, lettera c) nei seguenti settori:
a)
minacce all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, alle infrastrutture critiche e alla salute pubblica;
b)
attenuazione dei rischi, di origine intenzionale, accidentale o naturale, legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari, e preparazione a essi.
2. L'assistenza nei settori di cui al paragrafo 1, lettera a), comprende il sostegno a misure volte:
a)
a rafforzare la capacità delle autorità giudiziarie, civili e di contrasto attive nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, inclusa la cibercriminalità, e a tutte le forme di traffici illeciti e nel controllo effettivo di traffici e transiti illeciti;
b)
a fornire una risposta alle minacce nei confronti delle infrastrutture critiche, ad esempio nel settore dei trasporti internazionali, compresi il traffico passeggeri e il traffico merci, della gestione e distribuzione dell'energia e delle reti di informazioni e comunicazioni elettroniche. Tali misure pongono l'accento in particolare sulla cooperazione transregionale e sull'attuazione di standard internazionali in materia di sensibilizzazione ai rischi, analisi della vulnerabilità, preparazione alle emergenze, allerta e gestione delle conseguenze;
c)
a garantire una risposta adeguata alle principali minacce per la salute pubblica, come le epidemie improvvise aventi un potenziale impatto transnazionale;
d)
a far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che possono avere effetti destabilizzanti sulla pace e la sicurezza.
3. Per quanto riguarda le misure di cui al paragrafo 2, lettera a):
a)
è data priorità alla cooperazione transregionale che coinvolge due o più paesi terzi che hanno mostrato una chiara volontà politica di risolvere i problemi emergenti. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo può anche essere condotta con singoli paesi, regioni o organizzazioni internazionali, regionali o subregionali;
b)
esse pongono in particolare l'accento sul buon governo e sono conformi al diritto internazionale;
c)
per quanto riguarda l'assistenza alle autorità impegnate nella lotta al terrorismo, è data priorità alle misure di sostegno per lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterrorismo, l'attuazione e l'applicazione del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione, lo sviluppo di procedure per l'applicazione della legge che siano in linea con i più alti standard internazionali e che siano conformi al diritto internazionale, il rafforzamento dei meccanismi per il controllo democratico e di vigilanza istituzionale e la prevenzione del radicalismo violento;
d)
per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, è data debita attenzione alla cooperazione internazionale volta a promuovere le migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno.
4. L'assistenza nei settori di cui al paragrafo 1, lettera b):
a)
alla promozione di attività di ricerca civile in alternativa alla ricerca del settore della difesa;
b)
al potenziamento delle prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili;
c)
a favorire, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, la creazione di infrastrutture civili e i pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;
d)
al rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di controlli efficaci dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna);
e)
allo sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre e attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, comprese misure di cooperazione regionale;
f)
allo sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e capacità di interventi di bonifica.
Storico versioni
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