Art. 5

Assistenza per far fronte a minacce globali e transregionali e al loro delinearsi

In vigore dal 11 mar 2014
Assistenza per far fronte a minacce globali e transregionali e al loro delinearsi 1.   L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire gli obiettivi specifici di cui all', paragrafo 4, lettera c) nei seguenti settori: a) minacce all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, alle infrastrutture critiche e alla salute pubblica; b) attenuazione dei rischi, di origine intenzionale, accidentale o naturale, legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari, e preparazione a essi. 2.   L'assistenza nei settori di cui al paragrafo 1, lettera a), comprende il sostegno a misure volte: a) a rafforzare la capacità delle autorità giudiziarie, civili e di contrasto attive nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, inclusa la cibercriminalità, e a tutte le forme di traffici illeciti e nel controllo effettivo di traffici e transiti illeciti; b) a fornire una risposta alle minacce nei confronti delle infrastrutture critiche, ad esempio nel settore dei trasporti internazionali, compresi il traffico passeggeri e il traffico merci, della gestione e distribuzione dell'energia e delle reti di informazioni e comunicazioni elettroniche. Tali misure pongono l'accento in particolare sulla cooperazione transregionale e sull'attuazione di standard internazionali in materia di sensibilizzazione ai rischi, analisi della vulnerabilità, preparazione alle emergenze, allerta e gestione delle conseguenze; c) a garantire una risposta adeguata alle principali minacce per la salute pubblica, come le epidemie improvvise aventi un potenziale impatto transnazionale; d) a far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che possono avere effetti destabilizzanti sulla pace e la sicurezza. 3.   Per quanto riguarda le misure di cui al paragrafo 2, lettera a): a) è data priorità alla cooperazione transregionale che coinvolge due o più paesi terzi che hanno mostrato una chiara volontà politica di risolvere i problemi emergenti. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo può anche essere condotta con singoli paesi, regioni o organizzazioni internazionali, regionali o subregionali; b) esse pongono in particolare l'accento sul buon governo e sono conformi al diritto internazionale; c) per quanto riguarda l'assistenza alle autorità impegnate nella lotta al terrorismo, è data priorità alle misure di sostegno per lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterrorismo, l'attuazione e l'applicazione del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione, lo sviluppo di procedure per l'applicazione della legge che siano in linea con i più alti standard internazionali e che siano conformi al diritto internazionale, il rafforzamento dei meccanismi per il controllo democratico e di vigilanza istituzionale e la prevenzione del radicalismo violento; d) per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, è data debita attenzione alla cooperazione internazionale volta a promuovere le migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno. 4.   L'assistenza nei settori di cui al paragrafo 1, lettera b): a) alla promozione di attività di ricerca civile in alternativa alla ricerca del settore della difesa; b) al potenziamento delle prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili; c) a favorire, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, la creazione di infrastrutture civili e i pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa; d) al rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di controlli efficaci dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna); e) allo sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre e attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, comprese misure di cooperazione regionale; f) allo sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e capacità di interventi di bonifica.
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Assistenza per far fronte a minacce globali e transregionali e al loro delinearsi (Art. 5 Regolamento (UE) 2014/230) — Testo vigente | Portale Normativo