Art. 3

Assistenza in risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di situazioni di crisi finalizzata a prevenire i conflitti

In vigore dal 11 mar 2014
Assistenza in risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di situazioni di crisi finalizzata a prevenire i conflitti 1.   L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire gli obiettivi specifici di cui all', paragrafo 4, lettera a), in risposta alle seguenti situazioni straordinarie e impreviste: a) a situazioni di urgenza, crisi o al delinearsi di una crisi; b) a situazioni che minacciano la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui, in particolare quelli esposti a violenze di genere in situazioni di instabilità; oppure c) a situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese terzo o i paesi terzi interessati. Tale assistenza può anche essere una risposta a situazioni in cui l'Unione ha invocato le clausole sugli elementi essenziali di accordi internazionali per sospendere, in parte o totalmente, la cooperazione con i paesi terzi. 2.   L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1 può riguardare quanto segue: a) il sostegno, sotto forma di assistenza tecnica e logistica, agli sforzi intrapresi dalle organizzazioni internazionali e regionali e dagli attori statali e della società civile per promuovere un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione; b) il sostegno all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, in particolare in paesi in situazioni di fragilità, conflitto o post-conflitto; c) il sostegno alla creazione e al funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale; d) il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese le misure volte a rafforzare il ruolo delle donne in queste istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente e del controllo civile sul sistema di sicurezza, nonché le misure volte a potenziare la capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico illecito; e) il sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, ai meccanismi giuridici per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti umani e dello stato di diritto; f) il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici, delle attività economiche e della capacità produttiva di base, e ad altre misure volte a rilanciare l'economia, a creare occupazione e garantire le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile; g) il sostegno agli aspetti civili della smobilitazione e della reinserimento degli ex combattenti e delle loro famiglie nella società civile e del loro eventuale rimpatrio, e a misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato; h) il sostegno a misure intese a attenuare le conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate; i) il sostegno a misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'impatto socioeconomico delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi e residuati bellici sulla popolazione civile. Le attività finanziate nel quadro del presente regolamento possono coprire, fra l'altro, l'educazione ai rischi, l'individuazione e la rimozione delle mine, nonché, parallelamente, la distruzione delle scorte; j) il sostegno a misure per combattere, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'uso illecito di armi da fuoco e armi leggere e di piccolo calibro e relativo accesso; k) il sostegno a misure volte ad assicurare che, in situazioni di crisi e di conflitto, compresa la loro esposizione a violenze di genere, siano adeguatamente soddisfatte le esigenze specifiche di donne e bambini; l) il sostegno alla riabilitazione e al reinserimento delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le esigenze specifiche di donne e bambini; m) il sostegno a misure volte a promuovere e difendere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto, e dei relativi strumenti internazionali; n) il sostegno a misure socioeconomiche volte a promuovere un accesso equo alle risorse naturali e una loro gestione trasparente, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, compresa la costruzione della pace; o) il sostegno a misure per far fronte alle potenziali conseguenze di spostamenti improvvisi di popolazione con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza, comprese le misure volte ad affrontare le esigenze delle comunità ospitanti in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, comprese le iniziative di pacificazione; p) il sostegno a misure volte a promuovere lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, comprese le misure atte a promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media; q) il sostegno a misure in risposta a catastrofi naturali o provocate dall'uomo che rappresentano una minaccia per la stabilità, e a minacce alla salute pubblica connesse a pandemie, in mancanza dell'assistenza dell'Unione nel settore umanitario e della protezione civile o in aggiunta a essa. 3.   Nelle situazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'Unione può anche fornire assistenza tecnica e finanziaria non espressamente contemplata al paragrafo 2 del presente articolo. Tale assistenza è limitata alle misure di assistenza straordinaria di cui all', paragrafo 2, che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) rientrano nel campo di applicazione generale del presente regolamento e negli obiettivi specifici di cui all', paragrafo 4, lettera a); b) la loro durata è limitata al periodo stabilito all', paragrafo 2; c) sarebbero di norma ammissibili al finanziamento nell'ambito di altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione o delle altre componenti del presente regolamento ma, a causa della necessità di rispondere rapidamente a una determinata situazione, devono essere adottate come misure rivolte a situazioni di crisi o al delinearsi di una crisi.
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