Art. 8

In vigore dal 5 mar 2014
1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi sono tenuti: a) a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e b) a collaborare con l’autorità competente alla verifica di tali informazioni. 2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri. 3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. 4.   Il paragrafo 3 non impedisce agli Stati membri di condividere tali informazioni, conformemente al loro diritto nazionale, con le autorità competenti dell’Ucraina e di altri Stati membri, ove necessario, al fine di assistere il recupero dei fondi di appropriazione indebita.
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