Art. 5

In vigore dal 5 mar 2014
1.   In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento nell’allegato I della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti; c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencato all’allegato I; e d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2014/208 — Testo vigente | Portale Normativo