Art. 7

In vigore dal 5 mar 2014
1.   L’, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto di una persona fisica o giuridica, entità od organismo che figura nell’elenco, purché qualsiasi accredito su tali conti sia anch’esso congelato. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente in merito a tali transazioni. 2.   L’, paragrafo 2, non si applica all’accredito sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’ è stato inserito nell’allegato I; o c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato; purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’, paragrafo 1
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