Art. 2
In vigore dal 5 mar 2014
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio.
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