Art. 6

Norme specifiche sul ruolo, sulle competenze e sulle responsabilità degli organismi che attuano gli strumenti finanziari

In vigore dal 3 mar 2014
Norme specifiche sul ruolo, sulle competenze e sulle responsabilità degli organismi che attuano gli strumenti finanziari [Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013] 1.   Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari adempiono i loro obblighi in conformità alla legge applicabile e agiscono con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari. Essi provvedono a che: a) i destinatari finali che ricevono sostegno dagli strumenti finanziari siano selezionati tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario e la potenziale validità economica dei progetti di investimento da finanziare. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse; b) i destinatari finali siano informati del fatto che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 115 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, dall'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per il FEASR e da un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 per il FEAMP (di seguito «regolamento FEAMP»); c) gli strumenti finanziari forniscano sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto distorsivo possibile sulla concorrenza; d) la remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato, richiamato all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sia proporzionata ai rischi assunti da tali investitori e limitata al minimo necessario per attrarli, il che è garantito da termini e condizioni e da garanzie procedurali. 2.   Dato che la responsabilità finanziaria diretta dell'autorità di gestione nei confronti degli organismi che attuano gli strumenti finanziari o dei destinatari finali e la sua responsabilità per qualsiasi altro debito od obbligazione dello strumento finanziario non può superare l'importo impegnato dall'autorità di gestione a favore dello strumento finanziario a norma dei pertinenti accordi di finanziamento, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari garantiscono che l'autorità di gestione non possa essere chiamata a rispondere per somme eccedenti l'importo da essa impegnato a favore dello strumento finanziario. 3.   Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari sono responsabili del rimborso dei contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e ad altre plusvalenze generate da tali contributi. Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari non sono tuttavia responsabili del rimborso degli importi di cui al primo comma a condizione che dimostrino che, in relazione a una determinata irregolarità, siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'irregolarità si è verificata al livello dei destinatari finali o, nel caso di un fondo di fondi, al livello degli intermediari finanziari o dei destinatari finali; b) gli organismi che attuano gli strumenti finanziari hanno rispettato il paragrafo 1 del presente articolo per quanto attiene ai contributi del programma viziati da irregolarità; c) gli importi viziati da irregolarità non hanno potuto essere recuperati benché gli organismi che attuano gli strumenti finanziari abbiano fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.
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