Art. 4
Norme specifiche in materia di acquisto di terreni
In vigore dal 3 mar 2014
Norme specifiche in materia di acquisto di terreni
[Articolo 37, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Gli strumenti finanziari sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FEASR possono sostenere investimenti comprendenti l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo non superiore al 10 % del contributo del programma erogato al destinatario finale. Nel caso delle garanzie, tale percentuale si applica all'importo del prestito sottostante o degli altri strumenti di rischio.
2. Se gli strumenti finanziari forniscono sostegno a destinatari finali per investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano, il limite di cui al paragrafo 1 è del 20 %.
3. In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'autorità di gestione può derogare ai limiti di cui ai paragrafi 1 e 2 per operazioni a tutela dell'ambiente.
Storico versioni
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