Art. 3
Livello di rettifica finanziaria
In vigore dal 3 mar 2014
Livello di rettifica finanziaria
[, paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Il livello di rettifica finanziaria è fissato come segue:
a)
nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 65 % ma pari o superiore al 60 %, si applica un tasso forfettario del 5 %;
b)
nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 60 % ma pari o superiore al 50 %, si applica un tasso forfettario del 10 %;
c)
nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 50 %, si applica un tasso forfettario del 25 %.
2. Il tasso forfettario è applicato al contributo del fondo SIE determinato sulla base delle spese dichiarate dallo Stato membro nell'ambito della priorità che soddisfa le condizioni di cui all', paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, previa applicazione di eventuali altre rettifiche finanziarie.
Per le priorità che ricadono in uno o più fondi SIE o in una o più categorie di regioni, il tasso forfettario è applicato a ciascun fondo SIE e/o a ciascuna categoria di regioni.
3. I fattori esterni, diversi da quelli citati all', paragrafo 7, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che contribuiscono a una carenza grave nel raggiungimento dei target finali, sono considerati caso per caso. La rettifica forfettaria di cui al paragrafo 1 può essere ridotta nella misura massima del 50 % tenendo conto dell'incidenza attribuita a tali fattori sulla carenza grave.
4. Laddove l'applicazione del tasso forfettario stabilito in conformità al paragrafo 1 risultasse sproporzionata il livello di rettifica è ridotto.
Storico versioni
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