Art. 7
Criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari
In vigore dal 3 mar 2014
Criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari
[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Al momento della selezione di un organismo chiamato ad attuare uno strumento finanziario in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4), lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione si accerta che tale organismo soddisfi i seguenti requisiti minimi:
a)
diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione;
b)
adeguata solidità economica e finanziaria;
c)
adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un quadro di governance in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione;
d)
esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;
e)
uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
f)
accettazione degli audit effettuati dagli organismi di audit degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea.
2. Nel selezionare un organismo di cui al paragrafo 1, l'autorità di gestione tiene in debita considerazione la natura dello strumento finanziario da attuare, l'esperienza dell'organismo in questione nell'attuazione di strumenti finanziari simili, la competenza e l'esperienza dei membri dell'équipe proposta e la capacità operativa e finanziaria dell'organismo. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse e si basa perlomeno sui seguenti criteri:
a)
validità e credibilità del metodo di individuazione e valutazione degli intermediari finanziari o dei destinatari finali, a seconda dei casi;
b)
livello dei costi e delle commissioni di gestione per l'attuazione dello strumento finanziario e metodo proposto per il loro calcolo;
c)
termini e condizioni applicati al sostegno fornito ai destinatari finali, fissazione del prezzo compresa;
d)
capacità di raccogliere risorse da investire nei destinatari finali, aggiuntive rispetto ai contributi del programma;
e)
capacità di fornire prove circa un'attività aggiuntiva rispetto a quella presente;
f)
nei casi in cui l'organismo che attua lo strumento finanziario assegni proprie risorse finanziarie a favore dello strumento finanziario o condivida il rischio, misure proposte per far convergere gli interessi e attenuare possibili conflitti di interesse.
3. Un organismo che attua un fondo di fondi, compresa la BEI, qualora a sua volta affidi compiti di esecuzione a un intermediario finanziario, garantisce che i requisiti e i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 siano soddisfatti da tale intermediario finanziario.
Storico versioni
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