Art. 8

[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

In vigore dal 3 mar 2014
[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013] Norme specifiche sulle garanzie offerte mediante strumenti finanziari Nel caso in cui gli strumenti finanziari forniscano garanzie, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: a) deve essere ottenuto un idoneo coefficiente di moltiplicazione tra l'importo del contributo del programma accantonato a copertura di perdite previste e impreviste su nuovi prestiti o altri strumenti di condivisione dei rischi coperti dalle garanzie e il valore dei corrispondenti nuovi prestiti erogati o altri strumenti di condivisione del rischio; b) il coefficiente di moltiplicazione è stabilito attraverso una prudente valutazione ex ante dei rischi concernente lo specifico prodotto di garanzia offerto, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato, della strategia di investimento dello strumento finanziario e dei principi di economia e di efficienza. La valutazione ex ante dei rischi può essere oggetto di riesame qualora ciò sia giustificato da successive condizioni di mercato; c) il contributo del programma impegnato per onorare le garanzie riflette tale valutazione ex ante dei rischi; d) se l'intermediario finanziario o l'entità che beneficia delle garanzie non ha erogato a favore dei destinatari finali l'importo programmato dei nuovi prestiti o degli altri strumenti di condivisione del rischio, la spesa ammissibile è ridotta in misura proporzionale.
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