Art. 20

Protezione

In vigore dal 26 feb 2014
Protezione 1.   Le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto vitivinicolo aromatizzato ottenuto in conformità del relativo disciplinare di produzione. 2.   Le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento e i prodotti vitivinicoli aromatizzati che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono tutelate contro: a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta: i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta; oppure ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un’indicazione geografica; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. 3.   Le indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento non diventano generiche nell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1. 4.   Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per impedire o far cessare l’uso illegale di indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento di cui al paragrafo 2.
Storico versioni

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In sintesi

L'articolo stabilisce che solo gli operatori che producono prodotti vitivinicoli aromatizzati conformemente al relativo disciplinare possono utilizzarne l'indicazione geografica protetta. Tali denominazioni sono protette contro qualsiasi uso commerciale abusivo, diretto o indiretto, per prodotti comparabili o per sfruttarne la fama. La tutela copre inoltre usurpazioni, imitazioni, evocazioni (anche se tradotte o accompagnate da termini come 'tipo' o 'gusto') e qualsiasi indicazione falsa o ingannevole su origine, confezione, pubblicità o recipienti. Viene stabilito che queste indicazioni non possono diventare nomi generici nell'Unione e che gli Stati membri devono adottare misure amministrative e giudiziarie per bloccare gli usi illegali.

Perché esiste questa norma

La norma ha lo scopo di tutelare le indicazioni geografiche protette dei prodotti vitivinicoli aromatizzati contro usi impropri, imitazioni, pratiche ingannevoli e lo sfruttamento della loro notorietà.

A chi si applica

Si applica a qualsiasi operatore economico che commercializzi prodotti vitivinicoli aromatizzati e agli Stati membri incaricati di garantire la protezione delle denominazioni.

Esempio pratico

Un produttore commercializza una bevanda aromatizzata non conforme al disciplinare ufficiale, apponendo sull'etichetta la dicitura 'gusto simile' seguito dal nome di un'indicazione geografica protetta. In questo caso, le autorità amministrative o giudiziarie intervengono per far cessare la vendita e l'uso ingannevole della denominazione tutelata.

Adempimenti e conseguenze

Gli operatori devono produrre in conformità al disciplinare per poter usare la denominazione; gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare misure amministrative e giudiziarie adeguate per impedire o far cessare gli usi illegali.

Domande frequenti

Chi può utilizzare un'indicazione geografica protetta per un prodotto vitivinicolo aromatizzato?Può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto ottenuto nel pieno rispetto del relativo disciplinare di produzione.
È consentito usare una denominazione protetta accompagnandola da espressioni come 'tipo', 'metodo' o 'gusto'?No, la norma vieta espressamente qualsiasi imitazione o evocazione, anche qualora la denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto» o simili.
Cosa devono fare gli Stati membri in caso di uso illegale delle indicazioni geografiche protette?Gli Stati membri devono adottare adeguate misure amministrative e giudiziarie per impedire o far cessare tempestivamente l'uso illegale delle denominazioni protette.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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