Art. 19

Relazione con i marchi commerciali

In vigore dal 26 feb 2014
Relazione con i marchi commerciali 1.   Quando un’indicazione geografica è protetta a norma del presente regolamento, la registrazione di un marchio commerciale il cui uso ricade nell’ambito dell’, paragrafo 2, riguardante un prodotto vitivinicolo aromatizzato, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione dell’indicazione geografica e se l’indicazione geografica ottiene successivamente la protezione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 2, un marchio utilizzato in uno dei modi di cui all’, paragrafo 2, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso sul territorio dell’Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione dell’indicazione geografica può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di un’indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (14). In tali casi l’uso dell’indicazione geografica è consentito parallelamente a quello dei marchi corrispondenti.
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