Art. 18

Motivi di rigetto della protezione

In vigore dal 26 feb 2014
Motivi di rigetto della protezione 1.   Le denominazioni divenute generiche non sono protette in quanto indicazione geografica. Ai fini del presente capo, per «denominazione divenuta generica» si intende il nome di un prodotto vitivinicolo aromatizzato che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o immesso sul mercato, è diventato il nome comune di un prodotto vitivinicolo aromatizzato nell’Unione. Per stabilire se una denominazione sia divenuta generica si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare: a) della situazione esistente nell’Unione, in particolare nelle zone di consumo; b) del pertinente diritto unionale o nazionale. 2.   Una denominazione non è protetta in quanto indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto vitivinicolo aromatizzato.
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