Art. 17

Omonimi

In vigore dal 26 feb 2014
Omonimi 1.   La registrazione di un nome per cui è presentata la domanda di protezione che sia omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità del presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e del rischio di confusione. 2.   Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione. 3.   L’impiego di un nome omonimo registrato è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato dal nome già registrato, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore.
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Omonimi (Art. 17 Regolamento (UE) 2014/251) — Testo vigente | Portale Normativo