Art. 22

Designazione dell’autorità competente

In vigore dal 26 feb 2014
Designazione dell’autorità competente 1.   Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di controllare l’adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo secondo i criteri fissati nell’ del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente capo abbiano diritto a essere tutelati da un sistema di controlli. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblici i loro nomi e indirizzi e li tiene regolarmente aggiornati.
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