Art. 9
Dotazione finanziaria
In vigore dal 26 feb 2014
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del Programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è fissata a 104 918 000 EUR (a prezzi correnti).
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
2. Nell’ambito della dotazione finanziaria per il Programma sono assegnati importi indicativi per le azioni ammissibili elencate nell’, entro le percentuali stabilite nell’allegato per ciascuna tipologia di azione. La Commissione può discostarsi dalla ripartizione indicativa dei fondi stabilita nell’allegato, ma non può aumentare di più del 20 % la quota della dotazione finanziaria assegnata per ciascuna tipologia di azione.
Qualora si rendesse necessario il superamento del limite del 20 %, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare la ripartizione indicativa dei fondi stabilita nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:250:oj#art-9