Art. 10

Tipologia di intervento finanziario e di cofinanziamento

In vigore dal 26 feb 2014
Tipologia di intervento finanziario e di cofinanziamento 1.   La Commissione attua il Programma in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 2.   Il sostegno finanziario nel quadro del Programma per le azioni ammissibili elencate all’ assume una delle forme seguenti: a) sovvenzioni; b) appalti pubblici; c) rimborso dei costi per la partecipazione alle attività previste dal Programma sostenuti dai rappresentanti di cui all’, paragrafo 3. 3.   L’acquisto di materiale non può costituire l’unica componente della convenzione di sovvenzione. 4.   Il tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni erogate nell’ambito del Programma non supera l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali di cui all’, come nei casi riguardanti Stati membri esposti a un rischio elevato in relazione agli interessi finanziari dell’Unione, il tasso di cofinanziamento non supera il 90 % dei costi ammissibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:250:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo