Art. 8

Azioni ammissibili

In vigore dal 26 feb 2014
Azioni ammissibili Alle condizioni indicate nei programmi di lavoro annuali di cui all’, il Programma dispone un sostegno finanziario adeguato per tutte le azioni seguenti: a) assistenza tecnica specializzata alle autorità competenti degli Stati membri che consiste in uno o più dei punti seguenti: i) nel fornire conoscenze specifiche, nonché materiale specialistico e tecnicamente avanzato e strumenti informatici efficaci che agevolino la cooperazione transnazionale e la cooperazione con la Commissione; ii) nell’assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite l’istituzione di gruppi d’indagine congiunti e di operazioni transnazionali; iii) nel sostenere la capacità degli Stati membri di immagazzinare e distruggere le sigarette sequestrate, nonché i servizi di analisi indipendenti per l’analisi delle sigarette sequestrate; iv) nel promuovere gli scambi di personale nell’ambito di progetti specifici, soprattutto nel campo della lotta al contrabbando e alla contraffazione di sigarette; v) nel fornire un supporto tecnico e operativo alle autorità di contrasto degli Stati membri nella lotta contro le attività transfrontaliere illegali e la frode lesive degli interessi finanziari dell’Unione, ivi compreso in particolare il sostegno alle autorità doganali; vi) nel rafforzare la capacità informatica in tutti i paesi partecipanti, sviluppando e mettendo a disposizione banche dati e strumenti informatici specifici che agevolino l’accesso ai dati e la loro analisi; vii) nell’intensificare lo scambio di dati, sviluppando e mettendo a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e sorvegliando le attività di intelligence; b) organizzazione di formazione specializzata mirata e seminari di formazione sull’analisi dei rischi nonché, se del caso, conferenze per uno o più dei fini seguenti: i) promuovere una migliore comprensione dei meccanismi dell’Unione e nazionali; ii) realizzare scambi di esperienze e migliori prassi tra le autorità competenti dei paesi partecipanti, inclusi i servizi di contrasto specializzati, nonché fra i rappresentanti di organizzazioni internazionali di cui all’, paragrafo 3; iii) coordinare le attività dei paesi partecipanti e dei rappresentanti di organizzazioni internazionali di cui all’, paragrafo 3; iv) divulgare le conoscenze, in particolare sulle migliori modalità di individuazione del rischio a scopo investigativo; v) sviluppare attività di ricerca emblematiche, compresi gli studi; vi) migliorare la cooperazione fra gli esperti sul campo e i teorici; vii) sensibilizzare ulteriormente i giudici, i magistrati e altri professionisti del settore legale alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione; c) ogni altra azione non contemplata alle lettere a) o b) del presente articolo, purché prevista dai programmi di lavoro annuali di cui all’, necessaria al conseguimento degli obiettivi generali, specifici e operativi di cui rispettivamente agli .
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