Art. 7
Partecipazione al Programma
In vigore dal 26 feb 2014
Partecipazione al Programma
1. I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2 («paesi partecipanti»).
2. Il Programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:
a)
gli Stati in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e ai termini e alle condizioni generali di partecipazione di tali Stati e paesi ai programmi dell’Unione, stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili;
b)
i paesi partner della Politica europea di vicinato, purché tali paesi abbiano conseguito un sufficiente livello di allineamento delle pertinenti normative e prassi amministrative a quelle dell’Unione. I paesi partner interessati partecipano al Programma conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell’Unione;
c)
i paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo.
3. Possono partecipare alle attività organizzate nell’ambito del Programma, qualora ciò sia utile per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui rispettivamente agli , i rappresentanti dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell’Europa sudorientale, della Federazione russa, nonché di alcuni paesi con i quali l’Unione ha concluso un accordo di reciproca assistenza in materia di frodi, e di organizzazioni internazionali e altre organizzazioni pertinenti. Detti rappresentanti partecipano al Programma conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Storico versioni
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