Art. 5
Obiettivi operativi
In vigore dal 26 feb 2014
Obiettivi operativi
Gli obiettivi operativi del Programma sono tutti i seguenti:
a)
portare la prevenzione delle frodi e delle altre attività illecite e le relative indagini a livelli superiori a quelli attuali, sviluppando la cooperazione transnazionale e multidisciplinare;
b)
potenziare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione contro la frode, facilitando lo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi, compresi gli scambi di personale;
c)
rafforzare la lotta contro la frode e altre attività illecite fornendo sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale e in particolare alle autorità doganali e preposte all’applicazione della legge;
d)
ridurre l’esposizione attualmente nota degli interessi finanziari dell’Unione alla frode, alla corruzione e ad altre attività illecite, al fine di limitare lo sviluppo di un’economia illegale negli ambiti maggiormente a rischio, come la frode organizzata, compresi il contrabbando e la contraffazione di sigarette;
e)
migliorare il grado di sviluppo della tutela giuridica e giudiziaria specifica degli interessi finanziari dell’Unione contro la frode tramite la promozione di analisi di diritto comparato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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