Art. 4
Obiettivo specifico
In vigore dal 26 feb 2014
Obiettivo specifico
L’obiettivo specifico del Programma consiste nel prevenire e contrastare la frode, la corruzione e qualsivoglia altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.
L’obiettivo specifico è misurato, tra l’altro, in relazione ai livelli da conseguire e alla base di riferimento e sulla base di tutti gli indicatori chiave di prestazione seguenti:
a)
numero di sequestri, confische e recuperi effettuati a seguito dell’individuazione di frodi nel corso delle azioni comuni e delle attività transfrontaliere;
b)
valore aggiunto e utilizzo efficace del materiale tecnico cofinanziato;
c)
scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito ai risultati conseguiti grazie al materiale tecnico;
d)
numero e tipo di attività di formazione, compreso il numero di formazioni specializzate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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