Art. 2
Valore aggiunto
In vigore dal 26 feb 2014
Valore aggiunto
Il Programma contribuisce:
a)
a sviluppare, a livello dell’Unione e degli Stati membri, le attività di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, compresa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette;
b)
a rafforzare la cooperazione e il coordinamento transnazionali a livello di Unione tra le autorità degli Stati membri, la Commissione e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in particolare relativamente all’efficacia e all’efficienza delle operazioni transfrontaliere; e
c)
ad assicurare un’efficace prevenzione della frode, della corruzione e di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, offrendo formazione congiunta specializzata al personale delle amministrazioni nazionali e regionali e ad altri soggetti interessati.
In particolare, il Programma realizza economie derivanti dall’acquisto collettivo di materiale e banche dati specializzati ad uso dei soggetti interessati e dall'operare risparmi con la formazione specializzata.
Storico versioni
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