Art. 38

Comunicazioni

In vigore dal 20 feb 2014
Comunicazioni 1.   Per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine di ogni trimestre, i seguenti dati, disponibili a quel momento, relativi alle operazioni svolte nei mesi precedenti con riguardo al bilancio di approvvigionamento dell’anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare: (a) i quantitativi ripartiti secondo la provenienza d’importazione da paesi terzi o di spedizione a partire dall’Unione; (b) l’importo dell’aiuto nonché le spese effettivamente sostenute per prodotto ed eventualmente per destinazione particolare; (c) i quantitativi per i quali i titoli non sono stati utilizzati, ripartiti per categoria di titolo; (d) i quantitativi eventualmente riesportati o rispediti a norma dell’ e gli importi unitari e totali degli aiuti recuperati; (e) i quantitativi eventualmente riesportati o rispediti previa trasformazione a norma dell’; (f) i trasferimenti nell’ambito di un quantitativo globale per una categoria di prodotti e le modifiche dei bilanci previsionali di approvvigionamento nel corso del periodo; (g) il saldo disponibile e la percentuale di utilizzazione. I dati di cui al primo comma sono forniti sulla base dei titoli utilizzati. I dati definitivi relativi al bilancio di approvvigionamento di ogni anno civile sono comunicati alla Commissione al massimo entro il 31 maggio dell’anno successivo. 2.   Per quanto riguarda il sostegno alle produzioni locali, gli Stati membri comunicano alla Commissione: (a) entro il 30 aprile di ogni anno, le domande di aiuto ricevute e gli importi interessati a titolo dell’anno civile precedente; (b) entro il 31 luglio di ogni anno, le domande di aiuto definitivamente ammissibili e gli importi interessati a titolo dell’anno civile precedente. 3.   Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009. 4.   Le comunicazioni di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 228/2013 sono altresì effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.
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