Art. 32

Misure nazionali

In vigore dal 20 feb 2014
Misure nazionali 1.   Le autorità competenti adottano le misure amministrative complementari necessarie per la gestione del meccanismo del logo. Tali misure possono prevedere in particolare la riscossione di contributi, dagli operatori riconosciuti, per la stampa del logo e per coprire le spese amministrative e i costi derivanti dalle operazioni di controllo. 2.   Su richiesta della Commissione, le autorità competenti comunicano a quest’ultima i servizi o, eventualmente, gli organismi responsabili per la concessione del riconoscimento di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 179/2014 e per effettuare i controlli previsti nella presente sezione, nonché le misure complementari di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Le autorità competenti comunicano alla Commissione ciascuna autorizzazione del diritto di utilizzare il logo, indicando il nome e la sede del produttore, i prodotti e il periodo per cui tale diritto è stato concesso. La comunicazione di cui al presente paragrafo è effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.
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