Art. 34
Esenzione dai dazi doganali per il tabacco
In vigore dal 20 feb 2014
Esenzione dai dazi doganali per il tabacco
1. Il periodo annuo per il calcolo del quantitativo massimo annuale di tabacco che deve essere esentato dai dazi all’importazione se direttamente importato nelle Isole Canarie, di cui all’, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 228/2013, è compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno.
2. I quantitativi di tabacco greggio e semilavorato di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013 sono convertiti in quantitativi di tabacco greggio scostolato sulla base dei coefficienti di equivalenza che figurano all’allegato VII del presente regolamento per i prodotti in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:180:oj#art-34