Art. 40

Modifiche dei programmi

In vigore dal 20 feb 2014
Modifiche dei programmi 1.   Le modifiche da apportare a ciascun programma POSEI sono presentate alla Commissione per approvazione, debitamente giustificate fornendo le seguenti informazioni: a) i motivi delle eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma; b) gli effetti della modifica previsti; c) le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni. Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, gli Stati membri presentano le proposte di modifica dei programmi non più di una volta per anno civile e per programma. Le proposte di modifica devono pervenire alla Commissione entro il 30 settembre di ogni anno. Se la Commissione non ha obiezioni al riguardo, le modifiche richieste si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo alla loro comunicazione. Le modifiche possono essere applicate prima di tale data previa conferma scritta della Commissione, inviata allo Stato membro entro la data di cui al terzo comma, che le modifiche comunicate sono conformi alla normativa dell’Unione. Se la modifica comunicata non è conforme alla legislazione dell’Unione, la Commissione informa lo Stato membro, entro la data di cui al terzo comma, che la modifica comunicata non si applica fino a quando la Commissione non riceva una modifica che possa essere dichiarata conforme. 2.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione valuta separatamente le seguenti modifiche proposte dagli Stati membri e decide in merito alla loro approvazione entro quattro mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013: (a) l’adesione di una nuova regione ultraperiferica; (b) l’introduzione nel programma generale di nuovi gruppi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento o di nuove misure a favore della produzione agricola locale; nonché (c) l’aumento del livello unitario di sostegno già approvato, per ogni misura esistente, di oltre il 50 % dell’importo applicabile al momento in cui è stata presentata la proposta di modifica. Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono trasmettere le proposte di modifiche di cui al presente paragrafo una volta per anno civile e per programma. Le proposte di modifica di cui al presente paragrafo sono trasmesse alla Commissione entro il 31 luglio dell’anno precedente la loro applicazione. Le modifiche in tal modo approvate si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata fatta la proposta di modifica o dalla data espressamente indicata nella decisione di approvazione. 3.   Gli Stati membri sono autorizzati a procedere alle modifiche seguenti, previamente comunicate alla Commissione, senza ricorrere alla procedura di cui al paragrafo 1: (a) per quanto riguarda i bilanci previsionali di approvvigionamento, modifiche fino al 20 % del livello dei singoli aiuti o modifiche dei quantitativi dei prodotti coperti dal bilancio di approvvigionamento e, di conseguenza, dell’importo globale dell’aiuto assegnato a favore di ogni gamma di prodotti; (b) con riguardo a tutte le misure, adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura, fatti salvi i massimali previsti all’ del regolamento (UE) n. 228/2013, a condizione che tali adeguamenti siano comunicati entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno civile a cui si riferisce la dotazione finanziaria modificata; nonché (c) cambiamenti derivanti da modifiche dei codici e delle denominazioni delle merci figuranti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (12) utilizzati per identificare i prodotti che beneficiano dell’aiuto, nella misura in cui tali modifiche non comportano una modifica dei prodotti stessi. 4.   Le modifiche di cui al paragrafo 3 non si applicano prima della data in cui pervengono alla Commissione. Esse sono debitamente spiegate e giustificate e non possono essere apportate più di una volta all’anno, tranne nei seguenti casi: (a) forza maggiore o circostanze eccezionali; (b) modifica dei quantitativi di prodotti che rientrano nel regime di approvvigionamento; (c) cambiamenti derivanti da modifiche dei codici e delle denominazioni delle merci figuranti nel regolamento (CEE) n. 2658/87. 5.   Ai fini del presente articolo si intende per: a) «misura», l’insieme dei regimi di aiuto e delle azioni necessarie al conseguimento di uno o più degli obiettivi previsti dal programma, corrispondente ad una linea per la quale è definita una dotazione finanziaria nel prospetto finanziario di cui all’, lettera a), del regolamento (UE) n. 228/2013; b) «gruppo di prodotti», tutti i prodotti che condividono le prime due cifre del codice NC di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87. 6.   Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:180:oj#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo